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EMIGRATI E IMMIGRATI DELLA SARDEGNA

Emergenze umanitarie

 
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Richiedenti Asilo e Rifugiati
Possono chiedere asilo nel nostro Paese i perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale e per le proprie opinioni politiche. La L.R. 46/1990 all’art. 4 comma 1 recita “a coloro che di fatto si trovino nella condizione di rifugiati e che per motivi politici o religiosi, per razza o per l'appartenenza ad un gruppo nazionale o etnico nel paese d'origine non possano esercitare i diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione”.

I richiedenti asilo sono persone che, trovandosi fuori dal Paese in cui hanno residenza abituale, non possono o non vogliono tornarvi per il timore di essere perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. Possono richiedere asilo nel nostro Paese presentando una domanda di riconoscimento dello "status di rifugiato".

I rifugiati sono coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello "status di rifugiato" in seguito all'accoglimento della loro domanda.

Persone ammissibili alla protezione sussidiaria
In applicazione della normativa europea, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ha previsto come status di protezione internazionale oltre lo status di rifugiato anche quello di protezione sussidiaria. Tale status è riconosciuto a colui che pur non possedendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato non possa essere rinviato nel Paese di origine o, per l’apolide, nel Paese di residenza, in quanto sussiste il fondato timore che possa subire un grave danno alla sua vita o alla sua incolumità.
La convenzione di Ginevra,relativa allo status dei rifugiati, stabilisce le condizioni per essere considerato un rifugiato, le forme di protezione legale, altri tipi di assistenza, i diritti sociali che il rifugiato dovrebbe ricevere dagli Stati aderenti al documento e gli obblighi di quest'ultimo nei confronti dei governi ospitanti.
La Convenzione, resa esecutiva in Italia con la legge del 24 luglio 1954 n. 722, definisce “rifugiato” colui "che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra" (Articolo 1 A).
A integrazione della Convenzione è intervenuto il Protocollo di New York nel 1967 che ha rimosso le limitazioni temporali e geografiche fissate nel testo originario della Convenzione.
L’ambito di applicazione della Convenzione è limitato ai casi di persecuzione individuale.

Esclusioni dall'applicazione della convenzione
Le persone costrette a lasciare il proprio Paese a causa di disastri naturali, di calamità, di violenti rivolgimenti politici o di crisi belliche possono essere escluse dall'applicazione della Convenzione. In tali casi sono adottate misure di protezione straordinarie come per esempio la “protezione temporanea”, come è accaduto quando sono stati accolti nel nostro Paese i cittadini della ex Jugoslavia, della Somalia o dell'Albania.

Fondo Europeo per i Rifugiati (FER III 2008-2013)
Il Fondo Europeo per i Rifugiati riguarda le politiche e i sistemi dell’Asilo degli Stati membri e promuove le migliori prassi in tale ambito con l’obiettivo di creare un sistema unico.
Obiettivo finale è quello di creare un sistema unico di asilo, improntato al principio della parità di trattamento, che garantisca alle persone effettivamente bisognose un livello elevato di protezione, alle stesse condizioni in tutti gli Stati membri.
Più in particolare i finanziamenti del Fondo possono integrare, stimolare e fungere da catalizzatori per la realizzazione degli obiettivi.
In linea con l’obiettivo del Programma dell’Aja di costituire un sistema di Asilo unico europeo, il Fondo mira a finanziare progetti di capacity building creando situazioni di accoglienza durevoli per i beneficiari.
Obiettivi generali del Fondo Europeo per i Rifugiati
• Sostenere e promuovere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per accogliere rifugiati o destinatari di protezione internazionale
• Rafforzare, sviluppare, monitorare e valutare le politiche di Asilo dei singoli Stati membri
• Favorire il reinsediamento, ovvero il processo mediante il quale cittadini di Paesi terzi o apolidi, su richiesta dell’Acnur, motivata dal loro bisogno di protezione internazionale, siano trasferiti da un Paese terzo a uno Stato membro
• Supportare le conseguenze di tale accoglienza attraverso il cofinanziamento di specifiche azioni.

Testo unico sull'immigrazione d. lgs. 286 del 1998

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