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EMIGRATI E IMMIGRATI DELLA SARDEGNA

Cittadinanza

 
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La cittadinanza è disciplinata all’art. 9 della Legge 91/1992 e può essere concessa dal presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno ai cittadini stranieri che hanno residenza legale in Italia da almeno 10 anni, ai rifugiati e agli apolidi che vi risiedono da almeno 5 anni, ai cittadini comunitari che vi risiedono da almeno 4 anni, allo straniero maggiorenne adottato che risiede in Italia da almeno 5 anni, agli stranieri che hanno un ascendete in linea retta (2°grado) cittadino italiano per nascita che è nato o che risiede in Italia da almeno 3 anni o se al raggiungimento della maggiore età risiede legalmente in Italia da almeno 2 anni.
La domanda deve essere presentata alla prefettura e redatta su apposito formulario, modello B allegando estratto dell’atto di nascita, tradotto e completo di tutte le generalità (esclusa l’ipotesi di nascita in Italia) nonché legalizzato; certificato penale del Paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato; attestato di residenza anagrafica; certificato dello stato di famiglia; certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti; certificazioni del reddito percepito negli ultimi tre anni. Il cittadino comunitario, puo autocertificare la posizione giudiziaria nel Paese di origine. Il rifugiato in luogo della documentazione indicata può produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità e alla posizione giudiziaria nel Paese di origine e copia dell’attestato dal quale risulti il riconoscimento dello “status” di rifugiato politico.
Il termine per la definizione del procedimento è di 730 giorni.Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di 200 euro.

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