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EMIGRATI E IMMIGRATI DELLA SARDEGNA

Ricongiungimenti

 
info
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno, in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore a un anno, può presentare istanza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per i seguenti congiunti:
• coniuge maggiorenne non legalmente separato;
• figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
• figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
• genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.
La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo del 3 ottobre 2008, n. 160 che ha modificato il Decreto precedente, n. 5 del 2007, recante attuazione alla direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.
Può richiedere l'ingresso in Italia dei propri familiari il cittadino extracomunitario titolare di:
• permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure carta di soggiorno;
• permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo politico, per protezione sussidiaria, per protezione sociale o umanitaria’ (rilasciato dalla Questura prima del 19 gennaio 2008), per studio, per motivi religiosi o familiari.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare può essere inviata allo Sportello Unico per l'immigrazione competente per il luogo di dimora del richiedente, esclusivamente via Internet.
Il Ministero dell'Interno, infatti, ha messo a punto una nuova procedura di invio delle domande che elimina l'obbligo della spedizione postale e richiede, da parte del richiedente, la disponibilità di un computer e di un collegamento internet.
Chi non ha dimestichezza col computer può rivolgersi, gratuitamente, alle associazioni dei datori di lavoro, alle organizzazioni sindacali e alle associazioni autorizzate, per la compilazione e l'invio delle domande.

Rifugiati e titolari di protezione sussidiaria
Lo straniero titolare dello status di 'rifugiato' o di 'protezione sussidiaria' può fare domanda di ricongiungimento per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento previsto per i restanti cittadini stranieri.
Attenzione. Il titolare dello status di 'rifugiato' non è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti di reddito e alloggio, richiesto, invece, al titolare dello status di 'protezione sussidiaria'.
Inoltre, la domanda di ricongiungimento presentata dallo straniero titolare di status di 'rifugiato' o di 'protezione sussidiaria' non può essere rifiutata esclusivamente per l'assenza di documenti comprovanti il vincolo familiare.
Nota bene: non hanno diritto al ricongiungimento familiare gli stranieri in attesa del riconoscimento dello status di 'rifugiato' o di ‘protezione sussidiaria’.

Per accedere alla procedura informatizzata, scaricare la modulistica e consultare la normativa:

Consulta il Portale del Ministero dell'Interno
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