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EMIGRATI E IMMIGRATI DELLA SARDEGNA

Elezioni 2018: opzione voto in Italia entro 8 gennaio

04.01.2018 - Ancora pochi giorni per i cittadini italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’Aire che, in occasione delle prossime elezioni politiche, desiderino tornare in patria a votare invece che farlo nei Paesi di residenza per corrispondenza.
Scadrà infatti lunedì prossimo, 8 gennaio, decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni, il termine ultimo per esercitare l'opzione per il voto in Italia. Ciò a seguito dell'avvenuto scioglimento anticipato delle Camere in data 28 dicembre scorso da parte del Presidente della Repubblica e della pubblicazione il giorno seguente in Gazzetta Ufficiale del relativo D.P.R. n.209, che ha fissato la data delle prossime elezioni politiche nazionali per il 4 marzo 2018, con successiva prima convocazione dei due rami del Parlamento per il 23 marzo 2018.
Pertanto, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della Legge 459/2001, l'elettore residente all'estero può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla data di indizione delle votazioni, ossia entro e non oltre la data di lunedì 8 gennaio 2018.
La comunicazione per l’opzione di voto in Italia può essere scritta su carta semplice e, per essere valida, deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore. Per tale comunicazione si può anche utilizzare l’apposito modulo disponibile presso i Consolati, i patronati, le associazioni, i Comites oppure scaricabile dal sito web del Ministero degli Affari Esteri o da quello del proprio Ufficio consolare.
Se la dichiarazione non sarà consegnata personalmente, dovrà essere accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante.
Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.
La scelta di votare in Italia può essere successivamente revocata con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’esercizio dell’opzione.
Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge non prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1 bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica. (aise)
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