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EMIGRATI E IMMIGRATI DELLA SARDEGNA

Iscrizione obbligatoria e facoltativa

L'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale è previsto per:
- cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare attività di lavoro subordinato, autonomo o che siano iscritti alle liste di collocamento;
- cittadini stranieri regolarmente soggiornanti o quelli che abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza o per motivi religiosi;
- familiari a carico (regolarmente soggiornanti in Italia) dei cittadini stranieri rientranti nelle categorie sopra indicate. In questi casi per la loro l'iscrizione occorrerà presentare l'autocertificazione dello stato di famiglia e quella attestante la condizione di familiare a carico.

Non hanno obbligo di iscrizione i cittadini stranieri non rientranti fra le suddette categorie, anche se devono assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di polizza assicurativa valida sul territorio italiano, anche per i familiari a carico.
Dal primo giugno 2004 i cittadini dei paesi dell'Unione Europea che si trovano in temporaneo soggiorno in Italia per studio, turismo o per lavoro accedono ai servizi erogati dal S.S.N., presentando direttamente alle strutture interessate la Tessera Europea TEAM di Assicurazione Malattia o il certificato sostitutivo rilasciati dal paese di provenienza.

I cittadini degli Stati con cui l'Italia ha stipulato accordi bilaterali devono essere provvisti dei relativi moduli di autorizzazione rilasciati dall'autorità sanitaria competente del suo Paese, validi ai fini dell'assistenza sanitaria all'estero. Questi moduli danno diritto alle cure urgenti ospedaliere concordate, che saranno erogate in forma gratuita.

Le categorie per le quali è invece facoltativa l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale sono le seguenti:
- dirigenti di una società aventi sede in Italia;
- dipendenti di società con sedi principali all'estero;
- giornalisti tenuti a pagare le imposte in Italia;
- titolari di permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi (es. per affari, lavoro artistico, ecc.).
L'iscrizione volontaria si estende anche ai familiari a carico e conviventi.

Anche il cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per studio può richiedere l'iscrizione volontaria anche se il permesso ha durata inferiore ai tre mesi presentando, oltre agli altri documenti necessari per l’iscrizione, anche l'autocertificazione di iscrizione al corso di studio. In questi casi però l'iscrizione volontaria non sarà valida per i familiari a carico.